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I
lavoratori assenti per malattia devono comunicare eventuali
allontanamenti dal proprio domicilio durante le fasce orarie di
reperibilità (8.00-13.00 e 14.00-20.00)
Il Ministero della
Funzione Pubblica con la Direttiva n.8 del 6.12.2007 ha precisato quanto
segue : "Con
riferimento alle assenze di un solo giorno lavorativo, per
ragioni di salute, si precisa che l'amministrazione è comunque tenuta a
pretendere la produzione della certificazione sanitaria, sussistendo,
come riconosciuto dalla giurisprudenza, il potere di verificare la
legittimità delle cause di assenza del dipendente dal servizio, a
fortiori per le assenze (brevi) per malattia, che, per la loro
imprevedibilità, sfuggono al controllo dell'amministrazione e
costituiscono, tra quelle consentite, la più ricorrente ed onerosa forma
di assenza dal servizio."
ASSENZE
PER MALATTIA : Legge 6 agosto 2008, n. 133
(dalla Segreteria Nazionale UIL Scuola)
Vademecum sull'applicazione della Legge 6 agosto 2008 n. 133 di
conversione del decreto-legge 25 giugno 2008 n. 112 Comma 1:
- In caso di assenza per malattia, di qualunque durata, anche nei primi
dieci giorni non è effettuata alcuna riduzione del trattamento economico
fondamentale…
(per l’Art. 77 del CCNL il trattamento fondamentale è composta da:
a) stipendio tabellare per posizioni stipendiali;
b) posizioni economiche orizzontali;
c) eventuali assegni “ad personam”)
La riduzione riguarda esclusivamente “ogni indennità o emolumento,
comunque denominati, aventi carattere fisso e continuativo, nonché di
ogni altro trattamento accessorio”.
( per l’Art. 77 del CCNL il trattamento accessorio è composto da:
a) retribuzione professionale docenti;
b) compenso per le funzioni strumentali del personale docente;
c) compenso per le ore eccedenti e le attività aggiuntive;
d) indennità di direzione dei DSGA;
e) compenso individuale accessorio per il personale ATA;
f) compenso per incarichi ed attività al personale ATA;
g) indennità e compensi retribuiti con il fondo d’istituto;
h) altre indennità previste dal presente contratto e/o da specifiche
disposizioni di legge)
Per le voci a), retribuzione professionale docenti – RPD ed e), compenso
individuale accessorio per il personale ATA - CIA. i compensi mensili
sono quelli previsti dalle tabelle n. 3 e 4 del CCNL) per cui le
trattenute giornaliere lorde dovrebbero essere:
RDP: CIA
0-14 anni 6,30 area B/C 2,48
15-27 anni 7,77 area A/As 2,25
da 28 anni 9,90
Per gli altri compensi ed indennità previsti dall’art. 77 del CCNL la
determinazione presenta aspetti problematici in quanto si tratta di
somme a carattere forfetario, che pertanto andrebbero teoricamente
ricondotte ad un ammontare giornaliero secondo parametri che, al
momento, non sono definiti. Su queste voci ci riserviamo una
approfondimento, sentito il ministero, anche in considerazione della
specificità della scuola.
Le decurtazioni sopra previste non si applicano:
a) per le assenze per malattia dovute ad infortunio sul lavoro o a causa
di servizio (Art. 20 CCNL);
b) ricovero ospedaliero ;
c) ricovero in day hospital;
d) per le assenze relative a patologie gravi che richiedano terapie
salvavita.
Comma 2:
Nell'ipotesi di assenza per malattia protratta per un periodo superiore
a dieci giorni, e, in ogni caso, dopo il secondo evento di malattia
nell'anno solare l'assenza viene giustificata esclusivamente mediante
presentazione di certificazione medica rilasciata da struttura sanitaria
pubblica (da intendersi anche “medico di famiglia”)
Infanni la CM 7/2008 della Funzione Pubblica specifica che “deve
ritenersi ammissibile la certificazione rilasciata dalle persone fisiche
che comunque fanno parte del Servizio Sanitario Nazionale e, cioè, dai
medici convenzionati con il Servizio sanitario nazionale.
Comma 3:
L'Amministrazione dispone il controllo in ordine alla sussistenza della
malattia del dipendente anche nel caso di assenza di un solo giorno,
tenuto conto delle esigenze funzionali e organizzative.
La CM 7/2008 così interpreta l’ultima frase: “salvo particolari
impedimenti del servizio del personale derivanti da un eccezionale
carico di lavoro o urgenze della giornata”.
Le fasce orarie di reperibilità del lavoratore, entro le quali devono
essere effettuate le visite mediche di controllo, sono dalle ore 8.00
alle ore 13.00 e dalle ore 14 alle ore 20.00 di tutti i giorni, compresi
i non lavorativi e i festivi.
Comma 4:
La contrattazione collettiva ovvero le specifiche normative di settore,
fermi restando i limiti massimi delle assenze per permesso retribuito
previsti dalla normativa vigente, definiscono i termini e le modalità di
fruizione delle stesse, con l'obbligo di stabilire una quantificazione
esclusivamente ad ore delle tipologie di permesso retribuito, per le
quali la legge, i regolamenti, i contratti collettivi o gli accordi
sindacali prevedano una fruizione alternativa in ore o in giorni.
Nel caso di fruizione dell'intera giornata lavorativa, l'incidenza
dell'assenza sul monte ore a disposizione del dipendente, per ciascuna
tipologia, viene computata con riferimento all'orario di lavoro che il
medesimo avrebbe dovuto osservare nella giornata di assenza.
La CM 7/2008 al riguardo specifica: “La norma è rivolta alle parti
negoziali e sarà applicata in sede di contrattazione integrativa;
tuttavia, lì dove i contratti collettivi vigenti prevedono l’alternatività
tra la fruizione a giornate e quella ad ore dei permessi, fissando già
il monte ore, le amministrazioni sono tenute ad applicare direttamente
il secondo periodo del comma 4 in esame a partire dall’entrata in vigore
del decreto legge”.
MODULISTICA
Assenza
malattia
(Personale a tempo determinato-supplenze brevi)
Assenza
malattia (1)
(Personale a tempo determinato-supplenza annuale o fino al termine delle
lezioni)
Assenza
malattia (2)
(Personale a tempo indeterminato)
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